Tutto quello che c’è da sapere sul Decreto Salva Casa

Approvato definitivamente dal Senato il 24 luglio scorso, il Decreto Salva Casa 2024 introduce una serie di importanti modifiche alla normativa edilizia italiana. Voluto dal ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini, il provvedimento mira a semplificare le attuali regole abitative, favorire la regolarizzazione di piccole irregolarità edilizie e incentivare il recupero di spazi abitativi. Di seguito, una disamina delle principali novità introdotte dal decreto.

Abitabilità delle mini abitazioni

Una delle innovazioni più rilevanti del decreto riguarda le condizioni di abitabilità per le mini abitazioni. Il provvedimento supera le normative stabilite dal decreto ministeriale del 1975, abbassando i requisiti minimi di altezza e superficie. Ora, una casa è considerata abitabile con un’altezza minima di 2,40 metri e una superficie di 28 metri quadrati per i bilocali e di 20 metri quadrati per i monolocali. Queste condizioni sono necessarie non solo per ottenere l’agibilità da parte del professionista, ma anche per l’assenso dell’amministrazione competente, rispettando comunque i requisiti igienico-sanitari vigenti.

 

Sanatoria per lievi difformità edilizie

Il decreto introduce nuove soglie di tolleranza per le irregolarità edilizie. Le tolleranze costruttive sono ora del 6% per abitazioni fino a 60 metri quadrati, del 5% per superfici tra 60 e 100 metri quadrati, del 4% per superfici tra 100 e 300 metri quadrati, del 3% per superfici tra 300 e 500 metri quadrati, e del 2% per superfici superiori a 500 metri quadrati. Queste misure intendono facilitare la regolarizzazione di interventi realizzati fino al 24 maggio 2024.

Stato legittimo degli immobili

Significative modifiche riguardano lo stato legittimo degli immobili. Gli abusi e le difformità che coinvolgono le parti comuni di un edificio condominiale non potranno più bloccare i lavori di riqualificazione di un singolo appartamento, e viceversa. Inoltre, il termine per rimuovere gli abusi edilizi, precedentemente fissato a 90 giorni dall’ingiunzione del Comune, è stato esteso a 240 giorni, con la possibilità di ulteriore rinvio in caso di comprovate esigenze di salute dei residenti.

Eliminazione della doppia conformità

Il decreto elimina la “doppia conforme” per gli abusi edilizi minori. Ora, per sanare tali abusi, è sufficiente che l’intervento sia in linea con la disciplina urbanistica vigente al momento della domanda di sanatoria, senza dover rispettare le regole in vigore al momento della realizzazione dell’abuso.

Edilizia libera

Il provvedimento prevede un aumento delle categorie di interventi considerati “edilizia libera“, ovvero che possono essere realizzati senza passare per la richiesta di permessi abilitativi. Tra questi, l’installazione di pompe di calore fino a 12 kW, l’eliminazione di barriere architettoniche, e l’installazione di vetrate panoramiche amovibili e trasparenti (VEPA), nonché di strutture fisse come tende a pergola o bioclimatiche.

Recupero dei sottotetti

Il decreto facilita il recupero dei sottotetti, consentendo la loro trasformazione in abitazioni da parte dei professionisti in ristrutturazioni anche quando non è possibile rispettare le distanze minime tra edifici e dai confini, purché siano rispettati i limiti di distanza vigenti al momento della costruzione dell’edificio e l’altezza massima prevista dal permesso di costruzione.

Cambio di destinazione d’uso

Importanti novità riguardano anche il cambio di destinazione d’uso degli immobili. Il cambio all’interno della medesima categoria è sempre consentito, nel rispetto della normativa di settore, con la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di definire specifiche condizioni. Il passaggio alla destinazione residenziale delle unità immobiliari al piano terra o al seminterrato è disciplinato dalla legislazione regionale.

Norme specifiche per gli immobili del Vajont

Per gli immobili costruiti nelle zone colpite dal disastro del Vajont, il decreto stabilisce che il certificato di collaudo o l’accertamento dello stato dei lavori sostituisce il certificato di agibilità o abitabilità, a condizione che le opere rispettino la normativa vigente al tempo della loro realizzazione.

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